GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 12-9-2014 Serie generale - n. 212
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014 , n. 132 .
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo
civile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione
e adottare altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, nonché misure urgenti per la
tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata;
Considerata la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile mediante le
predette urgenti misure;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 agosto 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle Finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Capo I
ELIMINAZIONE DELL’ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI
Art. 1.
Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze
intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all’albo dell’ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari deÞ nitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d’appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall’accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la
scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
Capo II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO
Art. 2.
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare: a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese; b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a) .
4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.
5. La convenzione è conclusa con l’assistenza di un avvocato.
6. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
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7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
Art. 3.
Improcedibilità
1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di
negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo
5, comma 1 -bis , del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, Þ ssa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine
di quindici giorni per la comunicazione dell’invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
2. Quando l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l’invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso
il periodo di tempo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
a) .
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l’opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva
ai Þ ni della composizione della lite, di cui all’articolo
696 -bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all’esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
4. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita
nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione
di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione
della domanda giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali
procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione,
comunque denominati.
6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è
condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato
non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle
condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115 e successive modiÞ cazioni.
A tale Þ ne la parte è tenuta a depositare all’avvocato
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la
cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo
avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la
documentazione necessaria a comprovare la veridicità di
quanto dichiarato.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando la parte può stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano
efÞ cacia decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Art. 4.
Non accettazione dell’invito e mancato accordo
1. L’invito a stipulare la convenzione deve indicare
l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento
che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla
ricezione o il suo riÞ uto può essere valutato dal giudice
ai Þ ni delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli
articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura
civile.
2. La certiÞ cazione dell’autograÞ a della Þ rma apposta
all’invito avviene ad opera dell’avvocato che formula
l’invito.
3. La dichiarazione di mancato accordo è certiÞ cata dagli
avvocati designati.
Art. 5.
Esecutività dell’accordo raggiunto a seguito della
convenzione e trascrizione
1. L’accordo che compone la controversia, sottoscritto
dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce
titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli avvocati certiÞ cano l’autograÞ a delle Þ rme e la
conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine
pubblico.
3. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti
o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del
codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso
la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere
autenticata da un pubblico ufÞ ciale a ciò autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare
un accordo alla cui redazione ha partecipato.
Art. 6.
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
per le soluzioni consensuali di separazione personale,
di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del
matrimonio, di modiÞ ca delle condizioni di separazione
o di divorzio.
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
può essere conclusa tra coniugi al Þ ne di raggiungere
una soluzione consensuale di separazione personale,
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scio--
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glimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo
comma, numero 2), lettera b) , della legge 10 dicembre
1970, n. 898, e successive modiÞ cazioni, di modiÞ ca
delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
in presenza di Þ gli minori, di Þ gli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente
non autosufÞ cienti.
3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce
gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali
che deÞ niscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti
di separazione personale, di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e
di modiÞ ca delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il
termine di dieci giorni, all’ufÞ ciale dello stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia,
autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certiÞ -
cazioni di cui all’articolo 5.
4. All’avvocato che vìola l’obbligo di cui al comma 3,
secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione
della sanzione di cui al periodo che precede è competente
il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni
previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396 sono apportate le seguenti modiÞ cazioni:
a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) , è aggiunta
la seguente lettera:« g -bis ) gli accordi raggiunti a
seguito di convenzione di negoziazione assistita da un
avvocato conclusi tra coniugi al Þ ne di raggiungere una
soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del
matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»;
b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g) , è aggiunta
la seguente lettera:« g -bis ) gli accordi raggiunti a
seguito di convenzione di negoziazione assistita da un
avvocato conclusi tra coniugi al Þ ne di raggiungere una
soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento
del matrimonio, nonché di modiÞ ca delle condizioni di
separazione o di divorzio.»;
c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) , è aggiunta
la seguente lettera:« d -bis ) gli accordi raggiunti a
seguito di convenzione di negoziazione assistita da un
avvocato conclusi tra coniugi al Þ ne di raggiungere una
soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento
del matrimonio;».
Art. 7.
Conciliazione avente per oggetto diritti
del prestatore di lavoro
1. All’articolo 2113 del codice civile, al quarto comma,
dopo le parole “del codice di procedura civile” sono aggiunte
le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura
di negoziazione assistita da un avvocato».
Art. 8.
Interruzione della prescrizione e della decadenza
1. Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere
una convenzione di negoziazione assistita ovvero
della sottoscrizione della convenzione si producono sulla
prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla
stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza,
ma se l’invito è riÞ utato o non è accettato nel termine di
cui all’articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve
essere proposta entro il medesimo termine di decadenza
decorrente dal riÞ uto, dalla mancata accettazione nel
termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo
certiÞ cata dagli avvocati.
Art. 9.
Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza
1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai
sensi dell’articolo 810 del codice di procedura civile nelle
controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.
2. È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi
con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute.
Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel
corso del procedimento non possono essere utilizzate nel
giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.
3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al
procedimento non possono essere tenuti a deporre sul
contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni
acquisite.
4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si
applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di
procedura penale e si estendono le garanzie previste per
il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del medesimo
codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 10.
Antiriciclaggio
1. All’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la
consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento,
» sono inserite le seguenti: «anche tramite una
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai
sensi di legge,».
Art. 11.
Raccolta dei dati
1. I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto
dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne
copia al Consiglio dell’ordine circondariale del
luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio
dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.
2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense
provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione
assistita e ne trasmette i dati al Ministero della
giustizia.
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Capo III
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI
PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO
Art. 12.
Separazione consensuale, richiesta congiunta di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio e modiÞ ca delle condizioni di separazione
o di divorzio innanzi all’ufÞ ciale dello stato civile.
1. I coniugi possono concludere, innanzi all’ufÞ ciale
dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o
del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio,
un accordo di separazione personale ovvero, nei
casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera
b) , della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché
di modiÞ ca delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
in presenza di Þ gli minori, di Þ gli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente
non autosufÞ cienti.
3. L’ufÞ ciale dello stato civile riceve da ciascuna delle
parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono
separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio
o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni
tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per
la modiÞ ca delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto
immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni
di cui al presente comma. L’accordo tiene luogo
dei provvedimenti giudiziali che deÞ niscono, nei casi di
cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale,
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento
del matrimonio e di modiÞ ca delle condizioni di
separazione o di divorzio.
4. All’articolo 3, al secondo capoverso della lettera b)
del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre
1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certiÞ cata
nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da un avvocato ovvero
dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione
concluso innanzi all’ufÞ ciale dello stato civile.».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396 sono apportate le seguenti modiÞ cazioni:
a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g -bis ), è
aggiunta la seguente lettera:« g -ter ) gli accordi di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
ricevuti dall’ufÞ ciale dello stato civile;»;
b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g) , è aggiunta
la seguente lettera:« g -ter ) gli accordi di separazione
personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio ricevuti dall’ufÞ ciale dello stato civile,
nonché di modiÞ ca delle condizioni di separazione
o di divorzio;»;
c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d -bis ), è
aggiunta la seguente lettera:« d -ter ) gli accordi di separazione
personale, di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufÞ ciale dello
stato civile;».
6. Alla Tabella D) , allegata alla legge 8 giugno 1962,
n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il
seguente punto: «11 -bis ) Il diritto Þ sso da esigere da parte
dei comuni all’atto della conclusione dell’accordo di
separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, nonché di modi-
Þ ca delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto
dall’ufÞ ciale di stato civile del comune non può essere
stabilito in misura superiore all’imposta Þ ssa di bollo prevista
per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4
della tabella allegato A) al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Capo IV
ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ
DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE
Art. 13.
ModiÞ che al regime della compensazione delle spese
1. All’articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo
comma è sostituito dal seguente:
«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di
novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza,
il giudice può compensare, parzialmente o per
intero, le spese tra le parti.».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti
introdotti a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
Art. 14.
Passaggio dal rito ordinario al rito
sommario di cognizione
1. Dopo l’articolo 183 del codice di procedura civile è
inserito il seguente:
«183 -bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario
di cognizione). — Nelle cause in cui il tribunale giudica
in composizione monocratica, il giudice nell’udienza
di trattazione, valutata la complessità della lite e dell’istruzione
probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche
mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile,
che si proceda a norma dell’articolo 702 -ter
e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella
stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti,
di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria.
Se richiesto, può Þ ssare una nuova udienza e termine perentorio
non superiore a quindici giorni per l’indicazione
dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine
perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni
di prova contraria.».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti
introdotti a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
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Art. 15.
Dichiarazioni rese al difensore
1. Al codice di procedura civile, dopo l’articolo 257 -
bis è aggiunto il seguente:
«257 -ter (Dichiarazioni scritte). — La parte può produrre,
sui fatti rilevanti ai Þ ni del giudizio, dichiarazioni
di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore,
che, previa identiÞ cazione a norma dell’articolo 252, ne
attesta l’autenticità.
Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può
essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false
dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d’ufÞ cio
che sia chiamato a deporre come testimone.».
Art. 16.
ModiÞ che alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione
delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori
dello Stato.
1. All’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le
parole «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno»
sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun
anno».
2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l’articolo 8, è
aggiunto il seguente:
«Art. 8 -bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori
dello Stato) . — Fermo quanto disposto dall’articolo
1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli
avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale
di ferie di trenta giorni.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano
efÞ cacia a decorrere dall’anno 2015.
4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l’organo
dell’avvocatura dello Stato competente provvedono
ad adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione
delle disposizioni dei commi 1 e 2.
Capo V
ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHÉ PER
LA SEMPLIFICAZIONE E L’ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI
ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 17.
Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti
1. All’articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma
sono aggiunti i seguenti:
«Se le parti non ne hanno determinato la misura, da
quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio
degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione
speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche
all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».
2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto
ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo
giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
Art. 18.
Iscrizione a ruolo del processo esecutivo
per espropriazione
1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modiÞ cazioni:
a) l’articolo 518, sesto comma, è sostituito dal
seguente:
«Compiute le operazioni, l’ufÞ ciale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo
esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare
nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione
la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli
atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla
consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma
il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine
di cui all’articolo 497 copia del processo verbale
è conservata dall’ufÞ ciale giudiziario a disposizione del
debitore. Il pignoramento perde efÞ cacia quando la nota
di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo
del presente comma sono depositate oltre il termine
di dieci giorni dalla consegna al creditore.»;
b) l’articolo 543, quarto comma, è sostituito dal
seguente:
«Eseguita l’ultima notiÞ cazione, l’ufÞ ciale giudiziario
consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto
di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria
del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione
a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione,
del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla
consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il
fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efÞ cacia
quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti
di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di
trenta giorni dalla consegna al creditore.»;
c) l’articolo 557 è sostituito dal seguente:
«Art. 557 (Deposito dell’atto di pignoramento) . --
Eseguita l’ultima notiÞ cazione, l’ufÞ ciale giudiziario
consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento
e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei
registri immobiliari.
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a
ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto,
dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione
entro dieci giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento.
Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il
creditore deve depositare la nota di trascrizione appena
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il
pignoramento perde efÞ cacia quando la nota di iscrizione
a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo
esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di
dieci giorni dalla consegna al creditore.».
2. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile, dopo l’articolo 159 è inserito il seguente:
«Art. 159 -bis (Nota d’iscrizione a ruolo del processo
esecutivo per espropriazione) . — La nota d’iscrizione a
ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in
ogni caso contenere l’indicazione delle parti, nonché le
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generalità e il codice Þ scale, ove attribuito, della parte
che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del
bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia,
con proprio decreto avente natura non regolamentare, può
indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione
a ruolo.»;
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai
procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo
giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge.
4. All’articolo 16 -bis , comma 2, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modiÞ cazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in
Þ ne, i seguenti periodi:
«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti
di espropriazione forzata della nota di iscrizione a
ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche,
nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione
a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie
conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto
comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del
codice di procedura civile. Ai Þ ni del presente comma, il
difensore attesta la conformità delle copie agli originali,
anche fuori dai casi previsti dal comma 9 -bis .».
Art. 19.
Misure per l’efÞ cienza e la sempliÞ cazione
del processo esecutivo
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modiÞ cazioni:
a) l’articolo 26, secondo comma, è abrogato;
b) dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26 -bis (Foro relativo all’espropriazione forzata
di crediti) . — Quando il debitore è una delle pubbliche
amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma,
per l’espropriazione forzata di crediti è competente,
salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del
luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio,
la dimora o la sede.
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione
forzata di crediti è competente il giudice del luogo
in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora
o la sede.»;
c) all’articolo 492 sono apportate le seguenti
modiÞ cazioni:
1) il settimo comma è abrogato;
2) all’ottavo comma, le parole «negli stessi casi di
cui al settimo comma e» sono soppresse;
d) dopo l’articolo 492 è inserito il seguente:
«Art. 492 -bis (Ricerca con modalità telematiche dei
beni da pignorare) . — Su istanza del creditore procedente,
il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore
ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, veriÞ cato
il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione
forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei
beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione
dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero
di fax del difensore nonché, ai Þ ni dell’articolo 547,
dell’indirizzo di posta elettronica certiÞ cata.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia
di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati
del Centro elaborazione dati istituito presso il
Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge
1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al
primo comma il presidente del tribunale o un giudice da
lui delegato dispone che l’ufÞ ciale giudiziario acceda
mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti
nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni
o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare,
nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti
Þ nanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle
degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le
informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti
da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative
ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito
e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni
l’ufÞ ciale giudiziario redige un unico processo verbale
nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative
risultanze.
Se l’accesso ha consentito di individuare cose che
si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi
nel territorio di competenza dell’ufÞ ciale giudiziario,
quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufÞ cio
agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se
i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza
di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale
è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio
a pena d’inefÞ cacia della richiesta, la presenta, unitamente
all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli
517, 518 e 520, all’ufÞ ciale giudiziario territorialmente
competente.
L’ufÞ ciale giudiziario, quando non rinviene una cosa
individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui
al secondo comma, intima al debitore di indicare entro
quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo
che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma
dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del
debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità
di terzi, l’ufÞ ciale giudiziario notiÞ ca d’ufÞ cio, ove
possibile a norma dell’articolo 149 -bis o a mezzo telefax,
al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere
l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo
esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica
certiÞ cata di cui al primo comma, del luogo in cui il
creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente,
dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento
al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo
comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle
cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo
546. Il verbale di cui al presente comma è notiÞ cato
al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a
quest’ultimo riferibili.
Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti
del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella
disponibilità di terzi l’ufÞ ciale giudiziario sottopone ad
esecuzione i beni scelti dal creditore.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 12-9-2014 Serie generale - n. 212
Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose
di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto
comma, l’ufÞ ciale giudiziario sottopone ad esecuzione i
beni scelti dal creditore.»;
e) all’articolo 543 sono apportate le seguenti
modiÞ cazioni:
1) al primo comma, la parola “personalmente” è
soppressa;
2) al secondo comma, il numero 4) è sostituito dal
seguente:
«4) la citazione del debitore a comparire davanti
al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare
la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente
entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a
mezzo di posta elettronica certiÞ cata; con l’avvertimento
al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione,
la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo
in un’apposita udienza e che quando il terzo non
compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione,
il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza
del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati
dal creditore, si considereranno non contestati ai Þ ni del
procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento
di assegnazione»;
3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Quando procede a norma dell’articolo 492 -bis ,
l’ufÞ ciale giudiziario consegna senza ritardo al creditore
il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano
le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine
di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno
dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono
chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili
o l’assegnazione dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo
precedente il giudice Þ ssa l’udienza per l’audizione del
creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli
552 o 553. Il decreto con cui viene Þ ssata l’udienza di
cui al periodo precedente è notiÞ cato a cura del creditore
procedente e deve contenere l’invito e l’avvertimento al
terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»;
f) all’articolo 547, il primo comma è sostituito dal
seguente:
«Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata
al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta
elettronica certiÞ cata, il terzo, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale o del difensore munito di procura
speciale, deve speciÞ care di quali cose o di quali somme è
debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire
il pagamento o la consegna.»;
g) all’articolo 548, sono apportate le seguenti
modiÞ cazioni:
1) il primo comma è abrogato;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver
ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, Þ ssa
un’udienza successiva. L’ordinanza è notiÞ cata al terzo
almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi
non compare alla nuova udienza o, comparendo, riÞ uta
di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso
del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati
dal creditore, si considera non contestato ai Þ ni del procedimento
in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento
di assegnazione e il giudice provvede a norma
degli articoli 552 o 553.»;
h) all’articolo 560, terzo comma, le parole «provvede
all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile»
sono sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»;
i) l’articolo 609 è sostituito dal seguente:
«Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei
all’esecuzione) . — Quando nell’immobile si trovano
beni mobili che non debbono essere consegnati, l’ufÞ ciale
giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a
colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli,
assegnandogli il relativo termine. Dell’intimazione si dà
atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere
all’asporto non è presente, mediante atto notiÞ cato a spese
della parte istante. Quando entro il termine assegnato
l’asporto non è stato eseguito l’ufÞ ciale giudiziario, su
richiesta e a spese della parte istante, determina, anche
a norma dell’articolo 518, primo comma, il presumibile
valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese
di custodia e di asporto.
Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore
alle spese di custodia e di asporto, l’ufÞ ciale giudiziario,
a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica
di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato
a norma dell’articolo 559. In difetto di istanza e
di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non
appare evidente l’utilità del tentativo di vendita di cui al
quinto comma, sono considerati abbandonati e l’ufÞ ciale
giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne
dispone lo smaltimento o la distruzione.
Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento
di attività imprenditoriale o professionale che non sono
stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono
conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante
ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da
parte di quest’ultima, da un custode nominato dall’uf-
Þ ciale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento
anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile,
quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo
stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale
di cui al presente comma a cura della parte istante o del
custode.
Decorso il termine Þ ssato nell’intimazione di cui al
primo comma, colui al quale i beni appartengono può,
prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione
dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo,
chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione per il
rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie
l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione
delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto.
Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle
forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati,
secondo le modalità disposte dal giudice dell’esecuzione
per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La
somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese
e dei compensi per la custodia, per l’asporto e per la vendita,
liquidate dal giudice dell’esecuzione per il rilascio.
Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da
colui che è tenuto al rilascio, l’eventuale eccedenza è utilizzata
per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate
a norma dell’articolo 611.
In caso di infruttuosità della vendita nei termini Þ ssati
dal giudice dell’esecuzione, si procede a norma del secondo
comma, ultimo periodo.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 12-9-2014 Serie generale - n. 212
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufÞ ciale giudiziario
dà immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio
al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento
o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione per
l’eventuale sostituzione del custode.»;
2. Alle disposizioni per l’attuazione al codice di procedura
civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, sono apportate le seguenti modiÞ cazioni:
a) dopo l’articolo 155 sono inseriti i seguenti:
«Art. 155 -bis (Archivio dei rapporti Þ nanziari) . --
Per archivio dei rapporti Þ nanziari di cui all’articolo 492 -
bis , primo comma, del codice si intende la sezione di cui
all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Art. 155 -ter (Partecipazione del creditore alla ricerca
dei beni da pignorare con modalità telematiche) . --
La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da
pignorare di cui all’articolo 492 -bis del codice ha luogo a
norma dell’articolo 165 di queste disposizioni.
Nei casi di cui all’articolo 492 -bis , sesto e settimo
comma, l’ufÞ ciale giudiziario, terminate le operazioni di
ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al
creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle
stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche
non certiÞ cata, dandone atto a verbale. Il creditore entro
dieci giorni dalla comunicazione indica all’ufÞ ciale giudiziario
i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza
la richiesta di pignoramento perde efÞ cacia.
Art. 155 -quater (Modalità di accesso alle banche dati) .
— Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia
e delle Þ nanze e sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le
modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche
dati di cui al primo comma dell’articolo 492 -bis del codice,
nonché le modalità di trattamento e conservazione
dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.
Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori
banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali
le stesse possono accedere, che l’ufÞ ciale giudiziario può
interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante
richiesta al titolare dei dati.
Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento
dei dati acquisiti senza provvedere all’informativa di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
È istituito, presso ogni ufÞ cio notiÞ che, esecuzioni e
protesti, il registro cronologico denominato “Modello ricerca
beni”, conforme al modello adottato con il decreto
del Ministro della giustizia di cui al primo comma.
L’accesso da parte dell’ufÞ ciale giudiziario alle banche
dati di cui all’articolo 492 -bis del codice e a quelle individuate
con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche
all’accesso effettuato a norma dell’articolo 155 -quinquies
di queste disposizioni.
Art. 155 -quinquies (Accesso alle banche dati tramite
i gestori) . — Quando le strutture tecnologiche, necessarie
a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufÞ ciale
giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492 -bis del
codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo
155 -quater , primo comma, non sono funzionanti,
il creditore procedente, previa autorizzazione a norma
dell’articolo 492 -bis , primo comma, del codice, può ottenere
dai gestori delle banche dati previste dal predetto
articolo e dall’articolo 155 -quater di queste disposizioni
le informazioni nelle stesse contenute.».
b) dopo l’articolo 164 è aggiunto il seguente:
«Art. 164 -bis (Infruttuosità dell’espropriazione forzata)
. — Quando risulta che non è più possibile conseguire
un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei
creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la
prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione
del bene e del presumibile valore di realizzo, è
disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, sono apportate le seguenti modiÞ cazioni:
a) all’articolo 13, dopo il comma 1 -quater è inserito
il seguente:
«1 -quinquies . Per il procedimento introdotto con
l’istanza di cui all’articolo 492 -bis , primo comma, del codice
di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro
43 e non si applica l’articolo 30»;
b) all’articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
«1 -bis . La parte che fa istanza a norma dell’articolo
492 -bis , primo comma, del codice di procedura
civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo
uniÞ cato.»;
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
1959, n. 1229, sono apportate le seguenti
modiÞ cazioni:
a) all’articolo 107, secondo comma, dopo le parole
«sono addetti» sono aggiunte le seguenti:
«, il verbale di cui all’articolo 492 -bis del codice di
procedura civile»;
b) all’articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti
i seguenti:
«Quando si procede alle operazioni di pignoramento
presso terzi a norma dell’articolo 492 -bis del codice di
procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufÞ ciali
giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso,
che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice
dell’esecuzione:
a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di
assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili
pignorati Þ no ad euro 10.000,00, in una percentuale del
2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione
dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 Þ no
ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento
sull’importo superiore;
b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato
della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 12-9-2014 Serie generale - n. 212
crediti pignorati ai sensi degli articoli 492 -bis del codice
di procedura civile Þ no ad euro 10.000,00, in una percentuale
del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore
di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro
10.001,00 Þ no ad euro 25.000,00 ed in una percentuale
del 3 per cento sull’importo superiore.
In caso di conversione del pignoramento ai sensi
dell’articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso
è determinato secondo le percentuali di cui alla
lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti
pignorati o, se maggiore, sull’importo della somma
versata.
In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo
esecutivo il compenso è posto a carico del creditore
procedente ed è liquidato dal giudice dell’esecuzione nella
stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata
sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del
credito per cui si procede.
In ogni caso il compenso dell’ufÞ ciale giudiziario calcolato
ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può
essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore
del credito per cui si procede.
Le somme complessivamente percepite a norma dei
commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite
dall’ufÞ ciale giudiziario dirigente l’ufÞ cio nella misura
del sessanta per cento all’ufÞ ciale o al funzionario che
ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua
quota del quaranta per cento è distribuita dall’ufÞ ciale
giudiziario dirigente l’ufÞ cio, in parti uguali, tra tutti gli
altri ufÞ ciali e funzionari preposti al servizio esecuzioni.
Quando l’ufÞ ciale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento
è diverso da colui che ha interrogato le banche
dati previste dall’articolo 492 -bis del codice di procedura
civile e dal decreto di cui all’articolo 155 -quater
delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile, il compenso di cui al primo periodo del presente
comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento
ciascuno.».
5. All’articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito,
in Þ ne, il seguente periodo:
«Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili
dall’autorità giudiziaria ai Þ ni della ricostruzione dell’attivo
e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali,
di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi
alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al
periodo precedente l’autorità giudiziaria si avvale per
l’accesso dell’ufÞ ciale giudiziario secondo le disposizioni
relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni
da pignorare.».
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai
procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Art. 20.
Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e
concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo
con modalità telematiche.
1. All’articolo 16 -bis del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modiÞ cazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9, sono aggiunti,
in Þ ne, i seguenti commi:
«9 -ter . Unitamente all’istanza di cui all’articolo 119,
primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
curatore deposita un rapporto riepilogativo Þ nale redatto
in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, quinto
comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l’esecuzione
del concordato preventivo con cessione dei beni,
si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il
liquidatore al curatore.
9 -quater . Il commissario giudiziale della procedura di
concordato preventivo di cui all’articolo 186 -bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi
alla presentazione della relazione di cui all’articolo 172,
primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto
riepilogativo secondo quanto previsto dall’articolo
33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo
trasmette ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo
comma, del predetto regio decreto. Conclusa l’esecuzione
del concordato si applica il comma 9 -ter , sostituendo
il commissario al curatore.
9 -quinquies . Entro dieci giorni dall’approvazione del
progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma
dell’articolo 591 -bis del codice di procedura civile deposita
un rapporto riepilogativo Þ nale delle attività svolte.
9 -sexies . I rapporti riepilogativi periodici e Þ nali previsti
per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo
Þ nale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata
devono essere depositati con modalità telematiche nel
rispetto della normativa anche regolamentare concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici, nonché delle apposite speciÞ che
tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati
del Ministero della giustizia. I relativi dati sono
estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia,
anche nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».
2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono
apportate le seguenti modiÞ cazioni:
a) all’articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
«1 -bis . Il commissario straordinario, redige ogni sei
mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa
e sull’andamento della gestione in conformità a
modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non
regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico.
La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al
predetto Ministero con modalità telematiche.».
b) all’articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo
è inserito il seguente:
«Il bilancio Þ nale della procedura e il conto della
gestione sono redatti in conformità a modelli standard
stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare,
— 10 --
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del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono
sottoposti con modalità telematiche.».
3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e
Þ nali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a
cura del Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito
di rilevazioni statistiche nazionali.
4. Per l’attuazione delle disposizioni dei commi 1 e
2 il Ministero competente provvede con le risorse umane,
strumentali e Þ nanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione
forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo
giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta UfÞ ciale del
provvedimento contenente le speciÞ che tecniche di cui
all’articolo 16 -bis , comma 9 -sexies del D.L. n. 179/2012.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano,
anche alle procedure di amministrazione straordinaria
pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione
nella Gazzetta UfÞ ciale dei decreti previsti
all’articolo 40, comma 1 -bis , e 75, comma 1, secondo periodo,
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Capo VI
MISURE PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
Art. 21.
Disposizioni in tema di tramutamenti successivi
dei magistrati
1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo
10 è aggiunto il seguente:
«Art. 10 -bis (Termine per l’assunzione delle funzioni in
caso di tramutamenti successivi) . — Il Consiglio superiore
della magistratura espleta, di regola due volte all’anno,
le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e
le deÞ nisce entro quattro mesi.
Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per
tutti i magistrati tramutati nell’ambito della medesima
procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore
della magistratura.
Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre
il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura
del trentacinque per cento dell’organico dell’ufÞ -
cio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato
alla procedura, delibera la sospensione dell’efÞ cacia del
provvedimento sino alla delibera di copertura del posto
lasciato vacante. La sospensione dell’efÞ cacia di cui al
periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi
dall’adozione della delibera. Il presente comma non
si applica quando l’ufÞ cio di destinazione oggetto della
delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o
superiore alla percentuale di scopertura dell’ufÞ cio di
provenienza.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 10.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio
superiore della magistratura adottata successivamente
all’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22.
Disposizioni Þ nanziarie
1. All’onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli
18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l’anno 2014 e a
euro 100.000,00 a decorrere dall’anno 2015, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modiÞ cazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui
agli articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede
con le maggiori entrate di cui all’articolo 19.
3. Il Ministro dell’economia e delle Þ nanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 23.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
UfÞ ciale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufÞ ciale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 settembre 2014
NAPOLITANO
RENZI, Presidente del Consiglio
dei ministri
ORLANDO, Ministro della
giustizia
PADOAN, Ministro dell’economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
14G00147